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Deepfake satirico e privacy: cosa insegna il caso Mentana contro Striscia la Notizia

Il Garante ha stabilito che un deepfake, anche a fini satirici, viola i principi di correttezza e trasparenza se le avvertenze non permettono a uno spettatore medio di capire che il contenuto è alterato. Non è la satira a essere vietata. È il modo in cui viene resa riconoscibile.

Con il provvedimento n. 577 del 23 luglio 2026, il Garante Privacy ha ammonito R.T.I. per l’uso dell’immagine di Enrico Mentana in servizi realizzati con intelligenza artificiale, doppiando il giornalista con una voce sintetica. Il punto critico non era il diritto di satira in sé, riconosciuto dall’ordinamento. Era l’assenza di disclaimer abbastanza chiari.

Per chi produce contenuti audiovisivi, comunica o gestisce brand, questo caso fissa un principio operativo. La liceità di un contenuto generato con IA dipende dalla sua riconoscibilità come falso, valutata sul pubblico reale, non sullo spettatore ideale.

Cosa ha deciso davvero il Garante

Il Garante ha ricondotto il caso ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione, disciplinati dagli artt. 136-139 del Codice Privacy, che comprendono anche il diritto di satira. La satira, di per sé, resta legittima anche senza consenso dell’interessato. Questo non era in discussione.

Il problema è stato un altro. L’immagine reale di Mentana, ripresa nello studio del telegiornale che dirige, è stata alterata con un doppiaggio IA non chiaramente percepibile. Le dichiarazioni attribuite apparivano veritiere. Secondo il Garante, mancava quel grado di esagerazione che avrebbe reso evidente il falso.

Perché la satira non è bastata a giustificare il trattamento?

Perché il contesto rendeva il contenuto credibile, e le avvertenze non erano tarate sul pubblico reale. R.T.I. sosteneva che chiunque guardi Striscia la Notizia sa che è un programma satirico. Il Garante non ha accolto questo ragionamento.

La chiave è il principio di correttezza previsto dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Con principio di correttezza si intende l’obbligo per il titolare di considerare, già in fase di progettazione, il rischio di pregiudizio che un trattamento può causare all’interessato e ai fruitori del contenuto.

Il Garante ha rilevato che i disclaimer usati non erano sufficientemente chiari rispetto alle conoscenze tecnologiche di un pubblico medio o poco attento. Serviva raggiungere anche chi si collega a programma già iniziato, non solo lo spettatore esperto che conosce il termine deepfake.

Cosa deve verificare chi produce contenuti con IA

Il deepfake è una tecnica che usa l’intelligenza artificiale per creare immagini, audio o video realistici di una persona, riproducendone volto, voce o movenze. Non è vietato in assoluto. Diventa problematico quando l’utente non può distinguere il contenuto artificiale da uno reale.

Dal provvedimento emergono indicazioni operative concrete per chiunque generi contenuti audiovisivi con IA riproducendo persone identificabili.

Cosa considerare prima di pubblicare un contenuto generato con IA

  • Riconoscibilità sul pubblico reale. L’avvertenza va tarata sullo spettatore meno attento, non su quello esperto che conosce la tecnologia.
  • Continuità dell’avvertenza. Il disclaimer deve restare visibile durante tutta la messa in onda, per intercettare chi si collega a contenuto già avviato.
  • Contesto dell’immagine. Usare la persona nel suo ruolo reale, in un ambiente autentico, aumenta il rischio di percezione veritiera.
  • Grado di esagerazione. Se le dichiarazioni attribuite appaiono plausibili, la natura satirica non è più evidente.
  • Frammenti diffusi altrove. Estratti pubblicati su social senza avvertenza possono violare i principi anche se il contenuto originale era etichettato.

Il possesso di un contratto di licenza sulle immagini non risolve il problema. R.T.I. aveva acquistato i filmati da La7, ma questo copre lo sfruttamento del materiale originale, non la sua alterazione a danno del soggetto ripreso.

Questo caso vale solo per la TV o riguarda anche le aziende?

Riguarda qualunque organizzazione che generi contenuti riproducendo l’immagine o la voce di una persona reale. Il principio fissato dal Garante non dipende dal contesto televisivo. Dipende dal trattamento di dati personali con strumenti che possono trarre in inganno.

Marketing, comunicazione, formazione interna, campagne social: ovunque si usi l’IA generativa per riprodurre volti o voci riconoscibili, valgono gli stessi principi di liceità, correttezza e trasparenza. L’AI Act, il Regolamento UE 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, introduce obblighi informativi specifici sui contenuti manipolati, applicabili dal 2 agosto 2026.

Lavoro con le aziende proprio su questo punto. Aiuto a definire come integrare l’intelligenza artificiale nei processi di contenuto senza creare esposizione legale, partendo da un’analisi concreta di come e dove i contenuti vengono generati e pubblicati.

Le domande che mi arrivano più spesso su deepfake e privacy

Un deepfake satirico è sempre illecito?

No. La satira resta una forma legittima di manifestazione del pensiero, tutelata anche senza consenso dell’interessato. Il problema sorge quando il contenuto non è chiaramente riconoscibile come alterato. Nel caso Mentana il Garante non ha vietato la satira: ha ammonito R.T.I. perché le avvertenze non erano adeguate a far capire, a uno spettatore medio, che si trattava di un falso.

Avere un contratto sull’uso delle immagini mi mette al sicuro?

No. Un contratto di licenza autorizza a usare il materiale originale, non a modificarlo a danno della persona ripresa. R.T.I. aveva acquistato i filmati da La7 con regolare fattura, ma il Garante ha comunque rilevato la violazione. Il consenso allo sfruttamento del contenuto non copre l’alterazione con IA né il trattamento scorretto dei dati del soggetto.

Basta scrivere “contenuto generato con IA” sotto il video?

Non sempre. Il Garante ha valutato insufficienti disclaimer pensati solo per chi conosce la tecnologia o per chi guarda dall’inizio. L’avvertenza deve essere continua, esplicita e comprensibile anche a un pubblico poco attento. Una nota statica nel titolo o una menzione occasionale non bastano se il contenuto appare credibile.

Cosa rischia concretamente un’azienda?

Il Garante ha strumenti graduati: dall’ammonimento al divieto di trattamento, fino a sanzioni amministrative previste dall’art. 83 del GDPR. Nel caso Mentana ha scelto l’ammonimento, motivandolo con la novità della questione. Ma il precedente è ora fissato: chi ripete condotte simili difficilmente potrà invocare la stessa attenuante.

Come faccio a capire se i miei contenuti IA sono a rischio?

Serve un’analisi di come vengono generati, quali persone riproducono e come vengono etichettati e distribuiti. È il tipo di verifica che conduco con un AI Assessment: mappo i processi di produzione dei contenuti, individuo i punti di esposizione e definisco le misure per rendere i contenuti conformi ai principi di correttezza e trasparenza.

Vuoi capire se i tuoi contenuti IA reggono un controllo?

Se la tua azienda usa l’intelligenza artificiale per generare contenuti che riproducono persone, volti o voci, questo provvedimento ti riguarda direttamente.

Il primo confronto serve a fotografare la situazione reale: quali contenuti produci, con quali strumenti, come li etichetti e dove li pubblichi. Da lì capiamo insieme se c’è un’esposizione da gestire e se ha senso approfondire con un intervento strutturato.

Non parto da soluzioni preconfezionate. Parto dal tuo contesto operativo. Se vuoi parlarne, scrivimi dalla pagina contatti e organizziamo una prima chiamata.